Riassunto Statuto albertino

Messaggioda sennaretta » 5 set 2012, 10:22

Statuto fondamentale della Monarchia di Savoia 4 marzo 1848, noto come Statuto Albertino dal nome del Re che lo promulgò Carlo Alberto di Savoia-Carignano, fu adottato dal Regno sardo-piemontese il 4 marzo 1848 e fu definito , «Legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia» sabauda.
Il 17 marzo 1861, con la fondazione del Regno d'Italia, divenne la Carta costituzionale della nuova Italia unita e rimase formalmente tale fino al biennio 1944/'46 quando, con successivi decreti legislativi, fu adottato un regime costituzionale transitorio valido fino all'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana, il I gennaio 1948.
In seguito ai moti promossi dalle classi borghesi, cui partecipò anche l'aristocrazia, nelle principali città del Regno di Sardegna, Carlo Alberto prese una serie di provvedimenti di stampo liberale:nel 1837 emanò il Codice Civile cui seguì il codice penale nel 1839,nel 1847 riformò la disciplina della censura (imposta da Vittorio Emanuele I) permettendo la pubblicazione di giornali politici.Creò,una Corte di Revisione (ossia di Cassazione) riducendo le competenze dei vecchi Senati e pubblicando il codice di procedura penale basato sulla pubblicità del dibattimento.Su ispirazione austriaca, aggiornò anche la composizione del Consiglio di Stato creato nel 1831e nel quale sarebbe venuto a chiamare due rappresentanti per ogni Divisione territoriale fra i Consiglieri delle Province componenti la Divisione.Con la concessione borbonica del febbraio,Carlo Alberto cedette e fece preparare una dichiarazione di principi che saranno alla base dello Statuto e che vennero proclamati al popolo l’8 febbraio 1848, tre giorni prima che il Granduca di Toscana prendesse la stessa decisione.Tali basi indicate in quattordici punti vennero concesse per la benevola generosità del sovrano,In questo modo, comunque, Carlo Alberto aveva tranquillizzato tanto i liberali quanto i democratici.
Lo Statuto albertino è una carta ottriata,ossia concessa dal sovrano. .È da notare come lo Statuto non sia mai qualificato con il termine costituzione.Lo Statuto definiva una forma di monarchia costituzionale e tese ad evolversi verso la differente forma di monarchia parlamentare, rivelando quindi una natura di costituzione flessibile.La prima modificazione che lo Statuto subirà sarà quella relativa alla bandiera, da quella con la coccarda azzurra a quella con la coccarda tricolore, in occasione della ribellione del Lombardo-Veneto.Lo Statuto albertino corrisponde a ciò che si definisce una costituzione breve, si limita ad enunciare i diritti (che sono per lo più libertà dallo Stato) e ad individuare la forma di governo.Riconosce il principio di eguaglianza, la libertà individuale, l'inviolabilità del domicilio, la libertà di stampa e la libertà di riunione.Per quanto riguardava la libertà religiosa,il Regno di Sardegna era uno Stato confessionale. La religione,si scrisse, "è quella Cattolica, Apostolica e Romana" e gli altri culti esistenti erano unicamente tollerati.
La monarchia era costituzionale ed ereditaria secondo la legge salica; il Re era e restava capo supremo dello Stato e la sua persona rimaneva sacra ed inviolabile, anche se questo non significava che non dovesse rispettare le leggi,ma solo che non poteva essere oggetto di sanzioni penali.Il Re esercitava il potere esecutivo attraverso i ministri;la sovranità non apparteneva alla Nazione ,ma al Re, il quale,da sovrano assoluto, si trasformava in principe costituzionale per sua esplicita volontà e concessione.Decideva automaticamente circa il Governo ed il Parlamento e si limitava a fare le leggi (collettivamente, con l’apporto del Re e la sua sanzione).Nella prassi Carlo Alberto cercò di far in modo che il proprio Governo avesse la fiducia del Parlamento,Inizialmente i Ministri erano considerati come singoli collaboratori del Re, senza riconoscimenti ufficiali di loro riunioni in organi collegiali.Ciascuno dei ministri poteva essere sostituito se veniva meno il rapporto fiduciario con il Re.Il Parlamento era invece composto di due Camere:quella di nomina regia (Senato)e quella elettiva, la Camera dei Deputati
I progetti di legge potevano essere promossi dai Ministri, dal Governo, dai parlamentari, oltre che dal Re. Per diventare legge dovevano essere approvati nello stesso testo da entrambe le Camere,e dovevano essere munite di sanzione regia
Le due Camere ed il Re rappresentavano perciò, per lo Statuto, i “tre poteri legislativi”: bastava che uno fosse contrario per quella sessione ed il progetto non poteva più essere riprodotto.la Giustizia aveva il potere di grazia.Prima dello Statuto il Re aveva il potere discrezionale di nominare, promuovere, spostare e sospendere i suoi giudici. Ora veniva introdotta qualche garanzia in più per i cittadini e per i giudici, che dopo tre anni di esercizio, avevano garantita l’inamovibilità.

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Messaggioda giada » 5 set 2012, 11:56

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