Platone, Le leggi 742

Πρὸς τούτοις δ' ἔτι νόμος ἕπεται πᾶσι τούτοις, μηδ'ἐξεῖναι χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον κεκτῆσθαι μηδένα μηδενὶ ἰδιώτῃ, νόμισμα δὲ ἕνεκα ἀλλαγῆς τῆς...

A tutte queste regole segue inoltre la legge secondo cui non è possibile ad alcun privato cittadino possedere oro o argento, ma solo la moneta per gli scambi giornalieri che sono necessaro agli artigiani e a tutti coloro che svolgono simili mansioni e devono pagare lo stipendio ai salariati, schiavi e stranieri. ...(continua)

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