La legge dei Gracchi

Seditionum omnium causas tribunicia potestas excitavit, quae specie quidem plebis tuendae, ...et tum relictas sibi a maioribus sedes aetate et hereditario iure possidebant?

Le cause di tutte le sedizioni hanno avuto per causa e per principio la potestà dei tribuni.

Con il pretesto di proteggere il popolo, la cui difesa era confidata in loro, non aspiravano in realtà che alla dominazione, e attiravano l’affetto e il favore della folla per delle leggi sulla ripartizione delle terre, la distribuzione del grano e l’amministrazione della giustizia. Avevano tutte una apparente equità. Non era infatti giusto, che la plebe rientrasse in possesso dei suoi diritti, usurpati dai patrizi?

Che un popolo, vincitore delle nazioni e padrone dell’ universo, non fosse espropriato dei suoi altari e dei suoi focolari? Cosa c’è di più equo di un popolo, divenuto povero, che vive del ricavato de suo tesoro? Che c’era di più appropriato per stabilire l’uguaglianza, così necessaria alla libertà, che controbilanciare l’autorità del senato, amministratore delle province, con quella dell’ordine equestre, deferendo al meno il diritto di giudicare senza appello?

Ma queste riforme ebbero dei perniciosi risultati; e la sfortunata repubblica doveva divenire il prezzo della propria rovina....(continua)

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