Digesto 11.4 (dal Corpus Iuris Civilis)

Is qui fugitivum celavit fur est. Senatus censuit ne fugitivi admittantur in saltus neque protegantur a vilicis vel procuratoribus possessorum. .... ut ei permittatur ingredi et inquirere, et poenam eundem praesidem in eum constituere qui inquiri non permiserit.

Chi ha nascosto un fuggitivo è un ladro. Il senato ha decretato che gli schiavi fuggitivi non siano lasciati entrare nelle zone boschive e non siano tenuti nascosti dai contadini o dagli amministratori delle proprietà.

Nel caso, però, che abbiano restituito i fuggitivi ai loro padroni entro venti giorni o li abbiano indicati ai magistrati, si concede loro il perdono per quanto fatto prima.

I fuggitivi semplici (cioè che non hanno commesso reati) vanno ridati ai padroni; ma, se si sono spacciati per cittadini liberi, solitamente vengono puniti più severamente. L'imperatore Antonino Pio in un rescritto dispone che chi vuole ricercare il fuggitivo nei possedimenti altrui può rivolgersi al magistrato, che gli darà un'autorizzazione scritta e, se ce ne sarà bisogno, anche un accompagnatore, perché gli sia permesso di entrare e di fare perquisizioni, e lo stesso magistrato infliggerà una punizione a chi non permetta la ricerca.

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