Il matrimonio legittimo

Iustum matrimonium est, si inter eos, qui nuptias contrahunt, conubium est et tam masculus quam femina consentiunt, si sui iuris sunt, aut etiam parentes eorum, si in potestate sunt....

Un matrimonio è legittimo, se, tra coloro, che contraggono le nozze, c'è unione e e tanto il maschio quanto la femmina acconsentono, se sono propri del loro diritto (se possono decidere liberamente), o anche i loro genitori acconsentono, se sono in loro potestà.

I cittadini Romani mantengono il matrimonio con i cittadini Romani; con i Latini e gli stranieri così, se è concesso.

Con i servi non c'è alcuna unione. Tra i genitori e i figli, non c'è unione. Tra i cognati di grado secondario (di largo grado) una volta fino al quarto grado non potevano essere contratti i matrimoni; ora invece è lecito anche prender moglie di terzo grado; ma soltanto la figlia del fratello, non anche la figlia della sorella o la zia paterna ola zia materna.

Non possiamo sposare colei, che fu matrigna o figliastra o nostra suocera. Se qualcuno prende in moglie colei, che non è lecito, contrae un matrimonio impuro, e perciò i figli non sono in loro potere (legittimi), ma illegittimi.
(By Maria D. )

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